PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Sono istituite in Sassari una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempo Pausania e Nuoro, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.
      2. Sono istituite in Taranto una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.
      3. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B
allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della

 

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magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.
      3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
      4. In ogni caso gli eventuali oneri correnti connessi al primo impianto nell'attivazione degli uffici giudiziari di cui al comma 2 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

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      2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 5.
(Procedimenti pendenti).

      1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono definiti dalle corti d'appello di Sassari e di Taranto.